Art. 3.

      1. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, con proprio decreto, provvede all'istituzione di un servizio farmaceutico all'interno di ogni istituto penitenziario con una popolazione non inferiore a duecento individui, tra agenti di custodia, personale addetto e detenuti, affidato a un laureato in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutiche con il compito di provvedere all'assistenza farmaceutica.
      2. Il servizio istituito ai sensi del comma 1, frazionato per turni, deve essere garantito 24 ore su 24.